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D.M. Economia e finanze 12.02.2004

Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori. (G.U. 23.02.2004, n. 44)

Art. 7 - Adempimenti delle Commissioni mediche

1. Le commissioni mediche comunicano tempestivamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data, il luogo e l'ora in cui l'interessato deve presentarsi agli accertamenti sanitari. Tale comunicazione è inviata anche all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, anche ai fini della composizione delle commissioni mediche secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento. Qualora il dipendente risulti deceduto, la comunicazione dell'inizio degli accertamenti è inviata all'avente diritto del dipendente stesso. L'invito deve fare specifica menzione della possibilità di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del regolamento.

2. Per le indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, le commissioni mediche possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale, della Sanità militare o di altre strutture sanitarie pubbliche. Ove si renda necessario un supplemento di accertamenti, la commissione medica formalizza la chiusura interlocutoria del verbale di accertamento sanitario o di visita, previa motivazione sottoscritta dai suoi componenti; la visita e la definizione conclusiva del verbale potranno essere effettuate anche da componenti diversi della stessa commissione medica.

3. La commissione medica, qualora il dipendente o il pensionato si trovi in stabile dimora fuori del territorio di competenza, può delegare per la visita uno degli organismi di accertamento sanitario previsti dal regolamento, che ha sede nella circoscrizione territoriale ove si trovi l'interessato. In questo caso, tale organismo redige un verbale contenente le risultanze della visita e degli accertamenti eseguiti, il giudizio diagnostico nonché le risposte ad eventuali quesiti

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