D.M. Economia e finanze 12.02.2004
1. Rimane ferma la competenza delle Commissioni mediche ospedaliere per l'effettuazione degli accertamenti sanitari relativi ad istanze alle stesse presentate sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa e della salute, sono apportate le modifiche ed integrazioni al presente decreto che si rendano necessarie al termine della prima fase di applicazione dello stesso.
3. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle esperienze maturate e dei risultati conseguiti in sede di prima applicazione del presente decreto, possono essere apportati aggiornamenti procedimentali in ordine alla trasmissione delle domande anche in via telematica ed alla trattazione delle stesse presso il Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 10 del regolamento.
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