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D.M. MIUR 09.02.2004, n. 14

Criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei Presidenti e dei Componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. (G.U. 08.05.2004, n. 107 - S.O. n. 87)

Art. 3 - Fasi territoriali di nomina dei Presidenti

1. Le nomine dei Presidenti sono effettuate seguendo le sotto elencate fasi territoriali:

• per i dirigenti scolastici d'istituto d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili e i dirigenti scolastici di istituti comprensivi nei quali funzionano corsi di istruzione secondaria superiore:

- nei Comuni della Regione di servizio, nell'ordine di preferenze espresse;

- d'ufficio, in altri comuni della provincia di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;

• per i docenti aventi titolo alla nomina a Presidente, di cui alle lettere b), c), d), e), dell'articolo 2:

- nei Comuni della Regione di servizio, nell'ordine di preferenze espresse;

• per tutte le categorie di personale avente titolo alla nomina a Presidente:

- d'ufficio, nei Comuni della Regione di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse, né, limitatamente ai dirigenti, la nomina d'ufficio nella provincia di servizio;

2. Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale più gradito per l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della Regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della Regione, secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del personale dirigente della scuola.

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