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D.M. MIUR 09.02.2004, n. 14

Criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei Presidenti e dei Componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. (G.U. 08.05.2004, n. 107 - S.O. n. 87)

Art. 9 - Sostituzioni

1. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali provvedono alla sostituzione dei Presidenti impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco dei non nominati, distinto per sede di servizio, trasmesso dal Ministero a conclusione delle operazioni di nomina, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.

2. Il Dirigente scolastico, al fine della sostituzione dei commissari impediti ad assolvere l'incarico, valuta l'opportunità di designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di altra materia d'esame della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se il docente prescelto svolge detta funzione in altra commissione della stessa sede.

3. Qualora ciò non si renda possibile, il Dirigente scolastico designa un docente compreso nella graduatoria d'istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di altra materia d'esame della classe.

4. Nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza in commissione dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta.

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