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Ordinanza MIUR 09.02.2004, n. 21

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. A.S. 2003/2004. (G.U. 08.05.2004, n. n. 107 - S.O. 87)

Art. 9 - Crediti formativi

1. Per l'anno scolastico 2003/2004, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49.

2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2004 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al d.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.

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