CCNI MIUR 27.01.2004
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali, istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova e che siano in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra (con le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli assistenti di cattedra), alla classe di concorso richiesta. Si intende in possesso della specifica abilitazione e quindi può produrre domanda anche oltre i termini ordinari stabiliti dall'O.M., analogamente a quanto previsto per il personale in soprannumero, il personale che consegua tale titolo attraverso i concorsi per esami e titoli o le sessioni riservate.
In particolare può chiedere il passaggio:
nel ruolo della scuola materna:
a) il personale insegnante delle scuole elementari
b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado
c) il personale educativo
d) il personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche che sia in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione specifica all'insegnamento nelle scuole materne;
nel ruolo della scuola elementare:
a) il personale insegnante delle scuole materne
b) il personale delle scuole medie
c) il personale insegnante nelle scuole secondarie di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati
d) il personale appartenente ai ruoli del personale educativo
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.