CCNI MIUR 27.01.2004
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1. Le operazioni di mobilità del personale docente e A.T.A. sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengano restituiti al ruolo di provenienza. Il personale docente e A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, e il personale della scuola elementare che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 3/8/98 n. 315, nonché il personale docente di cui all'art.35, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), è assegnato, a domanda, su una sede disponibile di una provincia di sua scelta tra quelle richieste.
2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo ai fini dell'assegnazione della sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenterà domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità. Il personale docente che cessa dal collocamento fuori ruolo ai sensi del citato comma 5 dell'art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289, ha diritto all'assegnazione con precedenza nella scuola, circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre il personale utilizzato in sedi diverse dalle istituzioni scolastiche ha diritto, subordinatamente al personale di cui prima, all'assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel comune di servizio. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, troveranno applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda.
L'assegnazione dovrà essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al C.E.
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