CCNI MIUR 27.01.2004
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
Tutti i posti di strumento musicale vacanti sono disponibili per la mobilità territoriale provinciale; ai fini della mobilità territoriale interprovinciale vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti per i docenti inclusi nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell'art.11, c. 9, della legge 124/1999. Per la classe di concorso A077 non si effettuano operazioni di mobilità professionale, in quanto non ancora definiti i relativi titoli di accesso a regime.
2. Sono inoltre disponibili per le operazioni di mobilità:
a) Le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per l'organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare (1);
b) Le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
c) Le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale titolare;
Alle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre
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