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CCNI MIUR 27.01.2004

Mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. sottoscritto il 27.01.2004.

Titolo II - Sezione personale docente

Capo I - Determinazione delle disponibilità per i movimenti

Art. 14 - Disposizioni generali sulle disponibilità per i movimenti

1. Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei passaggi tutti i posti e le cattedre che risultino vacanti e compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto dell'anno scolastico 2004/2005. Sono posti d'insegnamento quelli costituiti con:

1) attività di sostegno;

2) corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali;

3) dotazioni organiche provinciali nella scuola secondaria;

4) posti per l'insegnamento della lingua straniera appartenenti all'organico funzionale di circolo della scuola elementare;

5) posti attivati presso strutture ospedaliere (scuola materna, elementare e media);

6) posti attivati presso strutture carcerarie (con esclusione di quelli della scuola elementare, per i quali esiste il ruolo speciale).

Per la scuola elementare, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell'organico funzionale di circolo stabilito e valido per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera - i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso strutture ospedaliere, i posti di ruolo speciale in scuole speciali, nonché i posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali.

Per la scuola elementare i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell'organico funzionale, individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione i

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