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CCNI MIUR 27.01.2004

Mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. sottoscritto il 27.01.2004.

Titolo II - Sezione personale docente

Capo IV - Sequenza delle operazioni

Art. 25 - Fasi dei trasferimenti e dei passaggi

1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:

I fase comunale dei trasferimenti;

II fase provinciale dei trasferimenti;

III fase della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.

Per i circoli didattici che comprendono plessi elementari o scuole materne ubicate in comuni diversi, il riferimento territoriale utilizzato per l'individuazione delle fasi dei trasferimenti é rappresentato dal comune dove ha sede la direzione didattica. Per la scuola elementare il movimento tra plessi elementari é consentito solo per i posti di organico delle scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture ospedaliere. Nella materna il movimento tra le scuole é consentito solo per i posti di organico delle scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture ospedaliere.

- I fase: trasferimenti dei docenti richiedenti l'assegnazione a cattedra o posto di altra scuola o circolo o plesso o istituto nell'ambito del comune di titolarità. A tale fase partecipa anche il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo quinquennio per soppressione di posto, che chiede di tornare alla scuola, circolo, plesso, istituto o comune di precedente titolarità; nonché il personale beneficiario della precedenza assoluta di cui al punto I) dell'art.7 - titolo I. Analogamente i docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni partecipano a domanda a tale fase per il rientro nel quinquennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge

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