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CCNI MIUR 27.01.2004

Mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. sottoscritto il 27.01.2004.

Titolo II - Sezione personale docente

Capo V - Posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato e posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie

Art. 27 - Insegnanti di scuole speciali e di sostegno - Scuola materna

1. Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per minorati psicofisici, della vista e dell'udito, salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, é richiesto il relativo titolo conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325 del D.L.vo n. 297/94. (1)

2. Per il trasferimento alle scuole per non vedenti é necessario il titolo di specializzazione per minorati della vista conseguito presso l'istituto statale .Romagnoli. o in altri istituti autorizzati dal ministero; per il trasferimento nelle scuole speciali per sordomuti, il titolo di specializzazione per sordomuti conseguito presso le scuole di metodo statali o altri istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

3. Per il trasferimento alle scuole di differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell'art. 365 del D.L.vo n. 297/94, ovvero il diploma di abilitazione per il grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori di Roma oppure il diploma di maturità ad indirizzo sperimentale pedagogico secondo il metodo Montessori, conseguito presso la scuola magistrale statale, dichiarato corrispondente alla maturità magistrale ai sensi dell' art. 279 del D.L.vo n. 297/94.

4. Per il movimento su posti di sostegno per minorati psico-fisici, per minorati della vista (ciechi ed ambliopi), per minorati dell'udito (sordomuti e so

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