CCNI MIUR 27.01.2004
Titolo IV - Sezione personale A.T.A.
Capo III - Perdenti posto
1. Il personale individuato soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento che verrà esaminata prima di procedere ad un eventuale trasferimento d'ufficio.
2. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli previsti dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l'avvertenza che detto personale, nel compilare la domanda, dovrà precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel caso che perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si darà corso al trasferimento qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità. In caso di accoglimento della domanda condizionata il personale si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità. Le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto il beneficio di cui al Titolo I, art. 7 - sistema delle precedenze - punto II) viene riconosciuto al personale trasferito in quanto soprannumerario, a domanda condizionata o d'ufficio, nell'ultimo quinquennio
3. La non presentazione della domanda, nella ipotesi di riconferma dello
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