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CCNI MIUR 27.01.2004

Mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. sottoscritto il 27.01.2004.

Titolo IV - Sezione personale A.T.A.

Capo III - Perdenti posto

Art. 49 - Personale soprannumerario sull'organico provinciale

1. Il personale in soprannumero sull'organico provinciale è tenuto a presentare domanda di movimento. Qualora lo stesso non presenti domanda di movimento, o se nessuna delle preferenze espresse è disponibile, verrà trasferito d'ufficio.

2. I soprannumerari che non abbiano ottenuto il trasferimento d'ufficio, il trasferimento a domanda o il passaggio di profilo, qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell'organico provinciale, possono rientrare nella scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti d'ufficio nell'ultimo quinquennio usufruendo della precedenza di cui all'art.7, comma 1, punti II) e IV). Il personale di cui trattasi, ai fini del rientro nella predetta scuola, ovvero nel comune, parteciperà al movimento e sarà graduato con il personale perdente posto avente titolo al rientro nella scuola di precedente titolarità.

3. Il personale in oggetto che ha perso la sede negli anni scolastici precedenti e che, è tuttora senza sede, ai fini del trasferimento d'ufficio verrà trattato nella seconda fase dell'ordine delle operazioni (allegato F - lettera C)

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