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CCNI MIUR 27.01.2004

Mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. sottoscritto il 27.01.2004.

Titolo IV - Sezione personale A.T.A.

Capo V - Assistenti tecnici

Art. 53 - Restituzione alla qualifica di provenienza

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 60 del CCNL del 24 luglio 2003, il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, nel limite delle domande prodotte, dispone la restituzione alla qualifica di provenienza nei confronti del personale che ne ha fatto richiesta sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell'accesso nella qualifica di precedente provenienza.

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