C.M. MIUR 17.01.2004, n. 5
Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2004-2005.
Com'è noto, l'art. 21 - 9 comma della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28 - 4° comma della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 12 gennaio 2004 che il tasso d'inflazione programmato per il 2004 è pari all'1,7%.
Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, stabiliti dal 4° comma dell'art.28 della summenzionata legge 28 febbraio 1986, n. 41 a tutt'oggi annualmente rivalutati, sono ulteriormente rivalutati, per l'anno scolastico 2004-2005, in ragione dell'1,7%, come dal seguente prospetto in euro:
per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone | limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2003-2004 riferito all'anno d'imposta 2002 | rivalutazione in ragione del 1,7%, con arrotondamento all'unità di euro superiore | limite massimo di reddito espresso in euro per l'anno scolastico 2004-2005 riferito all'anno d'imposta 2003 |
---|---|---|---|
1 | euro 4.400,00 | 75,00 | 4.475,00 |
2 | euro 7.301,00 | 124,00 | 7.425,00 |
3 | euro 9.386,00 | 160,00 | 9.546,00 |
4 | euro 11.210,00 | 191,00 | 11.401,00 |
5 | euro 13.033,00 | 222,00 | 13.255,00 |
6 | euro 14.772,00 | 251,00 | 15.023,00 |
7 e oltre | euro 16.508,00 | 281,00 | 16.789,00 |
Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale 23.5.19
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.