Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42
Parte prima - Disposizioni generali
1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della cultura. 2
Comma così modificato dall'art. 46, comma 5, lett. a), D.L. 24.02.2023, n. 13, conv. con modif. da L. 21.04.2023, n. 41.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.