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Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. 24.02.2004, n. 45 - S.O.)

Parte seconda - Beni culturali

Titolo I - Tutela

Capo II - Vigilanza e ispezione

Art. 19 - Ispezione

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali. 42

1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'articolo 45. 43

42

Comma così modificato dal numero 1) della lettera g) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

43

Comma aggiunto dal numero 2) della lettera g) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

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