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Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. 24.02.2004, n. 45 - S.O.)

Parte seconda - Beni culturali

Titolo I - Tutela

Capo III - Protezione e conservazione

Sezione I - Misure di protezione

Art. 20 - Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. 44

2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati. 45

44

Comma così modificato dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

45

Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

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