Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42
Parte seconda - Beni culturali
Titolo I - Tutela
Capo IV - Circolazione in àmbito nazionale
Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione
1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
Articolo prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi così sostituito dalla lettera ii) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
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