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Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. 24.02.2004, n. 45 - S.O.)

Parte seconda - Beni culturali

Titolo I - Tutela

Capo IV - Circolazione in àmbito nazionale

Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione

Art. 57 - Cessione di beni culturali in favore dello Stato 122

1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

122

Articolo prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi così sostituito dalla lettera ii) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

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