Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42
Parte seconda - Beni culturali
Titolo I - Tutela
Capo V - Circolazione in àmbito internazionale
Sezione I bis - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale 144
1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta. 145
2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi d
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