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Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. 24.02.2004, n. 45 - S.O.)

Parte seconda - Beni culturali

Titolo I - Tutela

Capo V - Circolazione in àmbito internazionale

Sezione I bis - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale 144

Art. 67 - Altri casi di uscita temporanea

1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:

a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;

b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;

c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;

d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta. 145

2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi d

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