Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42
Parte seconda - Beni culturali
Titolo I - Tutela
Capo V - Circolazione in àmbito internazionale
Sezione III - Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro 177
1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva UE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 178
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.