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Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. 24.02.2004, n. 45 - S.O.)

Parte seconda - Beni culturali

Titolo I - Tutela

Capo V - Circolazione in àmbito internazionale

Sezione IV - Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali 202

Art. 87 - Convenzione UNIDROIT 203

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima.

202

Rubrica così sostituita dalla lettera iii) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

203

Articolo così sostituito dalla lettera lll) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

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