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Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. 24.02.2004, n. 45 - S.O.)

Parte seconda - Beni culturali

Titolo I - Tutela

Capo VI - Ritrovamenti e scoperte

Sezione II - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale

Art. 94 - Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo 208

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle «regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo», allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. 209

208

Rubrica così sostituita dal numero 1) della lettera ppp) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

209

Comma così modificato dal numero 2) della lettera ppp) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

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