Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42
Parte seconda - Beni culturali
Titolo II - Fruizione e valorizzazione
Capo I - Fruizione dei beni culturali
Sezione I - Princìpi generali
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni. 213
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.
Comma così modificato dalla lettera sss) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
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