Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42
Parte seconda - Beni culturali
Titolo II - Fruizione e valorizzazione
Capo II - Princìpi della valorizzazione dei beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio àmbito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.