Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42
Parte terza - Beni paesaggistici
Titolo I - Tutela e valorizzazione
Capo I - Disposizioni generali
1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.
Articolo così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. Vedi, anche, gli articoli 6, 7, 8 e 9, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89.
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