Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42
Parte terza - Beni paesaggistici
Titolo I - Tutela e valorizzazione
Capo III - Pianificazione paesaggistica
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. 272
2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 143, comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. 273
Comma così modificato prima dall'art. 14, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dai numeri 1) e 2) della lettera q) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
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