Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42
Parte terza - Beni paesaggistici
Titolo I - Tutela e valorizzazione
Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione. 300
Comma così modificato dalla lettera aa) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.