D.P.C.M. 13.01.2004
Titolo II - Regole tecniche di base
1. In aggiunta agli obblighi previsti per il certificatore dall'art. 29-bis del testo unico prima di emettere il certificato qualificato il certificatore deve:
a) accertarsi dell'autenticità della richiesta;
b) verificare il possesso della chiave privata e il corretto funzionamento della coppia di chiavi.
2. Il certificato qualificato deve essere generato con un sistema conforme a quanto previsto dall'art. 28.
3. L'emissione dei certificati qualificati deve essere registrata nel giornale di controllo con la specificazione della data e dell'ora della generazione.
4. Il momento della generazione dei certificati deve essere attestato tramite un riferimento temporale.
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