D.P.C.M. 13.01.2004
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. (G.U. 27.04.2004, n. 98)
Titolo II - Regole tecniche di base
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29-septies del testo unico, il certificato qualificato deve essere revocato o sospeso dal certificatore, ove quest'ultimo abbia notizia della compromissione della chiave privata o del dispositivo per la creazione della firma.
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