D.P.C.M. 13.01.2004
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. (G.U. 27.04.2004, n. 98)
Titolo II - Regole tecniche di base
1. Il personale cui sono attribuite le funzioni previste dall'art. 33 deve aver maturato una esperienza almeno quinquennale nell'analisi, progettazione e conduzione di sistemi informatici.
2. Per ogni aggiornamento apportato al sistema di certificazione deve essere previsto un apposito corso di addestramento.
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