D.P.C.M. 13.01.2004
Titolo II - Regole tecniche di base
1. Il manuale operativo definisce le procedure applicate dal certificatore che rilascia certificati qualificati nello svolgimento della sua attività.
2. Il manuale operativo deve essere depositato presso il dipartimento e pubblicato a cura del certificatore in modo da essere consultabile per via telematica.
3. Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del certificatore;
b) dati identificativi della versione del manuale operativo;
c) responsabile del manuale operativo;
d) definizione degli obblighi del certificatore, del titolare e dei richiedenti la verifica delle firme;
e) definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni agli indennizzi;
f) indirizzo del sito web del certificatore ove sono pubblicate le tariffe;
g) modalità di identificazione e registrazione degli utenti;
h) modalità di generazione delle chiavi per la creazione e la verifica della firma;
i) modalità di emissione dei certificati;
l) modalità con cui viene espletato quanto previsto all'art. 27-bis, comma 1, lettera a) del testo unico;
m) modalità di sospensione e revoca dei certificati;
n) modalità di sostituzione delle chiavi;
o) modalità di gestione del registro dei certificati;
p) modalità di accesso al registro dei certificati;
q) modalità di protezione della riservatezza;
r) modalità per l'apposizione e la definizione del riferimento;
s) modalità operative per l'utilizzo del sistema di verifica delle firme di cui all'art. 10, comma 1;
t) modalità operative per la generazione della firma digitale.
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