D.P.C.M. 13.01.2004
Titolo III - Ulteriori regole per i certificatori accreditati
1. Il certificatore deve generare un certificato qualificato per ciascuna delle chiavi di firma elettronica avanzata utilizzate dal dipartimento per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori e pubblicarlo nel proprio registro dei certificati. 2. Il certificatore garantisce l'interoperabilità del prodotto di verifica di cui all'art. 10 ai documenti informatici sottoscritti con firma digitale emessa dalla struttura di certificazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione e successive modifiche tecniche e organizzative.
3. Il certificatore deve mantenere copia della lista, sottoscritta dal dipartimento, dei certificati relativi alle chiavi di certificazione di cui all'art. 41, comma 1, lettera f), che deve rendere accessibile per via telematica.
4. I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere il riconoscimento di cui all'art. 28, comma 1 del testo unico, devono svolgere la propria attività in conformità con quanto previsto dalle regole per il riconoscimento e la verifica del documento elettronico.
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