D.P.C.M. 13.01.2004
Titolo III - Ulteriori regole per i certificatori accreditati
1. L'elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto dal dipartimento ai sensi del testo unico, contiene per ogni certificatore accreditato le seguenti informazioni:
a) denominazione;
b) sede legale;
c) rappresentante legale;
d) nome X.500;
e) indirizzo internet;
f) lista dei certificati delle chiavi di certificazione;
g) manuale operativo;
h) data di accreditamento volontario;
i) data di cessazione ed eventuale certificatore sostitutivo.
2. L'elenco pubblico è sottoscritto e reso disponibile per via telematica dal dipartimento.
3. Il dipartimento provvede all'aggiornamento della lista dei certificati delle chiavi di certificazione e a rendere la stessa disponibile ai certificatori per la pubblicazione ai sensi dell'art. 40, comma 3.
4. L'elenco pubblico è sottoscritto dal Capo del dipartimento o dal dirigente da lui designato, mediante una firma elettronica avanzata, generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma.
5. Sulla Gazzetta Ufficiale è dato avviso:
a) della costituzione dell'elenco di cui al comma 4;
b) dell'indicazione del soggetto preposto alla sottoscrizione dell'elenco pubblico di cui al comma 4;
c) del valore dei codici identificativi delle chiavi pubbliche relative alle coppie di chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico, generati attraverso gli algoritmi dedicated hash-function 3, corrispondente alla funzione SHA- 1 e dedicated hash-function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160, definiti nella norma ISO/
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