D.P.C.M. 13.01.2004
Titolo IV - Regole per la validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici
1. Una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale con la generazione di una marca temporale che le si applichi.
2. Le marche temporali sono generate da un apposito sistema elettronico sicuro in grado di:
a) mantenere la data e l'ora conformemente a quanto richiesto dal presente decreto;
b) generare la struttura di dati secondo quanto specificato negli articoli 45 e 48;
c) sottoscrivere digitalmente la struttura di dati di cui alla lettera b).
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