D.P.C.M. 13.01.2004
Titolo IV - Regole per la validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici
1. Una marca temporale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) identificativo dell'emittente;
b) numero di serie della marca temporale;
c) algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;
d) identificativo del certificato relativo alla chiave di verifica della marca;
e) data ed ora di generazione della marca;
f) identificatore dell'algoritmo di hash utilizzato per generare l'impronta dell'evidenza informatica sottoposta a validazione temporale;
g) valore dell'impronta dell'evidenza informatica.
2. La marca temporale può inoltre contenere un identificatore dell'oggetto a cui appartiene l'impronta di cui al comma 1, lettera g).
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