D.P.C.M. 13.01.2004
Titolo IV - Regole per la validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici
1. L'ora assegnata ad una marca temporale deve corrispondere, con una differenza non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, al momento della sua generazione.
2. La data e l'ora contenute nella marca temporale sono specificate con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC).
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.