D.P.C.M. 13.01.2004
Titolo IV - Regole per la validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici
1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a cinque anni ovvero, su richiesta dell'interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore.
2. La marca temporale è valida per l'intero periodo di conservazione a cura del fornitore del servizio.
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