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D.P.C.M. 13.01.2004

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. (G.U. 27.04.2004, n. 98)

Titolo IV - Regole per la validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici

Art. 50 - Registrazione delle marche generate

1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a cinque anni ovvero, su richiesta dell'interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore.

2. La marca temporale è valida per l'intero periodo di conservazione a cura del fornitore del servizio.

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