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Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte I -

Titolo II - Soggetti degli interventi sociali

Capo III - Altri soggetti pubblici e privati

Art. 11 - Terzo settore e altri soggetti privati

1. Sono soggetti attivi della rete integrata degli interventi e servizi sociali, per il proprio ambito di competenza e nell'ambito della programmazione regionale e locale, le seguenti organizzazioni afferenti al terzo settore:

a) le organizzazioni di volontariato;

b) le cooperative sociali;

c) gli organismi non lucrativi di utilità sociale;

d) le associazioni e gli enti di promozione sociale;

e) gli organismi della cooperazione;

f) le società di mutuo soccorso;

g) le fondazioni;

h) gli enti di patronato;

i) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro.

2. La Regione e gli enti locali, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente nelle singole materie, riconoscono ed agevolano il ruolo di tali organizzazioni, nonché quello degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato, nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. Il sistema nel suo complesso promuove e valorizza inoltre la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano iniziative di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

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