Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte I -
Titolo II - Soggetti degli interventi sociali
Capo III - Altri soggetti pubblici e privati
1. La Regione, nell'ambito delle finalità della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e al fine di favorire le pari opportunità, incentiva le attività di servizio civile volontario femminile e maschile in campo sociale.
2. La Regione, secondo modalità definite dalla Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare permanente, promuove, anche attraverso incentivazioni economiche, iniziative sperimentali in ambito regionale e internazionale e favorisce il riconoscimento di crediti formativi individuali anche attraverso appositi accordi con le università nonché con le istituzioni scolastiche e professionali.
3. La Regione adotta forme di collaborazione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.