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Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte I -

Titolo II - Soggetti degli interventi sociali

Capo III - Altri soggetti pubblici e privati

Art. 12 - Servizio civile dei giovani

1. La Regione, nell'ambito delle finalità della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e al fine di favorire le pari opportunità, incentiva le attività di servizio civile volontario femminile e maschile in campo sociale.

2. La Regione, secondo modalità definite dalla Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare permanente, promuove, anche attraverso incentivazioni economiche, iniziative sperimentali in ambito regionale e internazionale e favorisce il riconoscimento di crediti formativi individuali anche attraverso appositi accordi con le università nonché con le istituzioni scolastiche e professionali.

3. La Regione adotta forme di collaborazione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), secondo modalità definite dalla Giunta regionale.

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