Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte I -
Titolo II - Soggetti degli interventi sociali
Capo III - Altri soggetti pubblici e privati
1. La Regione, riconoscendo il ruolo e la funzione che le persone anziane svolgono nella società, promuove il servizio civico volontario delle persone anziane, al fine di favorire la loro autonomia progettuale, la loro partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità nella quale vivono, nonché la tutela della collaborazione per la garanzia di un mutuo aiuto ed una migliore qualità della vita nella comunità medesima.
2. Ai fini di cui al comma 1, per persone anziane si intendono le persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o percepiscano, comunque, un trattamento pensionistico in regime di quiescenza.
3. I comuni singoli o associati, le comunità montane e le comunità collinari istituiscono, avvalendosi anche della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, senza finalità di lucro operanti sul territorio, un servizio civico volontario delle persone anziane, integrato con la rete dei servizi sociali locali.
4. Il servizio civico delle persone anziane è aperto a tutte le persone anziane che spontaneamente intendono svolgere un'attività volontaria in favore di singole persone e della comunità locale e che abbiano le professionalità e i requisiti attitudinali necessari.
5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua le attività del servizio civico, le modalità generali per il loro svolgi
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