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Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte I -

Titolo III - Metodi e strumenti della programmazione

Art. 14 - I metodi della programmazione

1. I metodi dell'attività programmatoria degli enti titolari delle funzioni amministrative in materia di interventi e servizi sociali sono basati sull'analisi e sulla valutazione dei bisogni sociali del territorio di competenza e sulla concertazione con tutte le risorse espresse dal territorio medesimo.

2. La Regione, le province e i comuni adottano come metodo della programmazione i seguenti criteri operativi:

a) la concertazione e la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, nonché tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della l. 328/2000, le aziende pubbliche di servizi alla persona che concorrono con proprie risorse umane, finanziarie o patrimoniali alla realizzazione della rete dei servizi e le organizzazioni sindacali confederali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) la concertazione con le ASL per la programmazione dei processi di tutela della salute e, nell'ambito di questi, per le prestazioni socio-sanitarie integrate, specialmente quelle ad alta integrazione;

c) il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali, con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive della formazione, del lavoro, della casa, della sicurezza sociale, comunque rivolte alla prevenzione e alla riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio;

d) l'applicazione del principio della condivisione delle procedure tra pubbliche amministrazioni, al fine di perseguire obiettivi di semplificazione, integrazione, efficacia ed efficienza e di facilitare l'accesso dei cittadini ai serviz

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