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Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte I -

Titolo III - Metodi e strumenti della programmazione

Art. 15 - Sistema informativo dei servizi sociali

1. Il Sistema informativo dei servizi sociali (SISS) risponde alle esigenze della programmazione, della gestione, della verifica e della valutazione delle politiche sociali ed è strumento di conoscenza a disposizione di tutti i soggetti degli interventi sociali di cui al titolo II.

2. La Giunta regionale, al fine di realizzare la rete unica per le pubbliche amministrazioni, individua linee guida e modelli organizzativi del SISS attraverso l'identificazione dei seguenti criteri:

a) raccordo e integrazione delle informazioni relative ai servizi sociali con quelle di altri settori regionali e di altri settori di servizi;

b) adeguamento del sistema informativo socio-assistenziale regionale e compatibilità con i sistemi informativi di altri enti locali;

c) raccordo con il livello nazionale e con altre regioni;

d) coordinamento, a livello regionale, dei dati raccolti dalle province e delle relative elaborazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b);

e) definizione di protocolli per il raccordo e lo scambio di dati tra i diversi soggetti che realizzano il sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. Con il medesimo provvedimento sono individuate le modalità di concessione di contributi agli enti di cui al comma 2 per la realizzazione del sistema informativo.

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