Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte I -
Titolo III - Metodi e strumenti della programmazione
1. In relazione alle indicazioni del piano nazionale, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano regionale triennale degli interventi e dei servizi sociali.
2. Il piano regionale, integrato con il piano socio-sanitario regionale, ai fini di un'interazione effettiva delle funzioni socio-sanitarie rivolte ai cittadini, e con il piano regionale di sviluppo, è predisposto utilizzando i metodi della programmazione di cui all'articolo 14, con il concorso dei comuni e delle province, anche mediante l'elaborazione di proposte coordinate a livello provinciale ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 267/2000 e garantisce il raccordo tra i piani di zona, con l'obiettivo di assicurare omogeneità di integrazione socio-sanitaria e l'accesso dei cittadini alle prestazioni erogate.
3. Al fine di realizzare una rete integrata di interventi sociali, il piano regionale indica le aree e le azioni prioritarie d'intervento, i criteri per la loro verifica e valutazione, nonché gli indirizzi ed i criteri per la destinazione ed il riparto del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 35, e per la destinazione delle risorse finanziarie per gli investimenti di cui all'articolo 37.
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