Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte I -
Titolo IV - Le prestazioni e i livelli essenziali e omogenei
1. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
c) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
d) sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;
e) tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
f) piena integrazione dei soggetti disabili;
g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
h) informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
i) garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.
2. Le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare risposte adeguate alle finalità di cui al comma 1 sono identificabili, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, nelle seguenti tipologie:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;
b) servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale;
c) servizio di assistenza economica;
d) servizi residenziali e semiresidenziali;
e) servizi per l'affidamento e le adozioni
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