Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte I -
Titolo IV - Le prestazioni e i livelli essenziali e omogenei
1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, sentita la competente commissione consiliare, recepisce con apposito provvedimento, previa concertazione con i comuni e con gli altri soggetti interessati di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), i livelli essenziali e omogenei delle prestazioni di cui all'articolo 18 sulla base dei seguenti criteri:
a) peculiarità dei bisogni della popolazione interessata;
b) necessità di una distribuzione omogenea sul territorio in relazione alle sue caratteristiche socio-economiche;
c) analisi degli indicatori di risultato e di benessere sociale individuati dal piano regionale;
d) utilizzo di tutte le risorse presenti e attivabili sul territorio.
2. I livelli essenziali di cui al comma 1 costituiscono la risposta minima ed omogenea che i comuni tramite gli enti gestori istituzionali sono tenuti a garantire su tutto il territorio piemontese.
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