Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte I -
Titolo IV - Le prestazioni e i livelli essenziali e omogenei
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di assicurare che gli interventi e servizi sociali siano orientati alla qualità, in termini di adeguatezza delle risposte ai bisogni, all'efficacia ed efficienza dei metodi e degli interventi ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 29, adotta specifici standard ed indicatori di qualità utili a verificare e valutare i seguenti parametri:
a) qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
b) congruità dei risultati raggiunti con i bisogni espressi;
c) efficace utilizzo delle risorse finanziarie impiegate;
d) flessibilità organizzativa adottata;
e) ottimale utilizzo di tutte le risorse del territorio;
f) differenziazione degli interventi e dei servizi sulla base della domanda espressa dagli utenti.
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