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Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte I -

Titolo IV - Le prestazioni e i livelli essenziali e omogenei

Art. 21 - Qualità dei servizi

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di assicurare che gli interventi e servizi sociali siano orientati alla qualità, in termini di adeguatezza delle risposte ai bisogni, all'efficacia ed efficienza dei metodi e degli interventi ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 29, adotta specifici standard ed indicatori di qualità utili a verificare e valutare i seguenti parametri:

a) qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;

b) congruità dei risultati raggiunti con i bisogni espressi;

c) efficace utilizzo delle risorse finanziarie impiegate;

d) flessibilità organizzativa adottata;

e) ottimale utilizzo di tutte le risorse del territorio;

f) differenziazione degli interventi e dei servizi sulla base della domanda espressa dagli utenti.

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