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Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte I -

Titolo V - I destinatari degli interventi e i loro diritti

Art. 23 - Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire agli utenti tutela, pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta.

2. L'accesso ai servizi è garantito attraverso le seguenti azioni:

a) uniformità di procedure per l'accesso ai servizi in ogni ambito territoriale;

b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;

c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore di persone e famiglie in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;

d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;

e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e degli interventi realizzati.

3. L'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari è realizzato attraverso una valutazione del bisogno che garantisca interventi e servizi appropriati e personalizzati.

4. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi.

5. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, finalizzato ad indicare la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi.

6. La Regione sviluppa specifiche azioni mirate a facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali, con particolare

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