Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte I -
Titolo VI - Vigilanza, autorizzazione ed accreditamento
1. La funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale e, in particolare, nella verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture.
2. La funzione di vigilanza è svolta dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 5, avvalendosi delle professionalità sanitarie di cui all'articolo 7, comma 1.
3. La funzione di vigilanza comprende le seguenti attività tecnico-amministrative:
a) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1;
b) la verifica ed il controllo dei requisiti strutturali, tecnici e gestionali, previsti per la tipologia di appartenenza dei servizi e delle strutture, dalle norme nazionali e regionali;
c) il controllo e la verifica della qualità dell'assistenza erogata nei confronti della generalità degli assistiti mediante indicazioni tecniche ed operative che consentano la revisione della qualità delle prestazioni e dei servizi per il miglioramento continuo degli stessi;
d) la verifica della conformità dei presidi e dei servizi offerti agli obiettivi della programmazione regionale e locale;
e) la promozione della r
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