Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte I -
Titolo VI - Vigilanza, autorizzazione ed accreditamento
1. Il diritto all'esercizio dei servizi e delle attività delle strutture di cui all'articolo 26, comma 1, è conferito al soggetto che ne fa richiesta mediante un provvedimento amministrativo di autorizzazione.
2. L'autorizzazione è concessa, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni statali e regionali per l'esercizio dei servizi e dell'attività delle strutture, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o della società.
3. Il titolare o il legale rappresentante sono responsabili, ai fini autorizzativi, del corretto funzionamento dei servizi e delle attività autorizzate.
4. La responsabilità ai fini amministrativi in capo al titolare dell'autorizzazione permane anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte, dei servizi erogabili; l'affidatario della gestione dell'attività è comunque soggetto alla verifica del rispetto della normativa vigente sulla regolarità di funzionamento del servizio.
5. L'autorizzazione ha carattere personale e non è, in ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna per un reato che incida sulla loro moralità professionale, salva riabilitazione o che siano stati dichiarati falliti, salva riabilitazione.
6. La cessione, a qualsiasi titolo, dell'attività, la cessione della società, nonché la semplice modifica della
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